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Gruppo Tempo per scopo ed evoluzione, valuta e seleziona diverse figure professionali per opportunità di inserimento in tutte le funzioni aziendali.

Se stai cercando lavoro o se ritieni che il tuo profilo possa risultare conforme alle posizioni indicate nei nostri annunci di lavoro, candidati.

Il tuo curriculum vitae sarà attentamente valutato e ove vi fosse un riscontro positivo, sarai convocato c/o la nostra sede per un colloquio.

In ogni caso, candidati, sarà nostro interesse archiviare la tua candidatura, utile nell’eventualità per future proposte di lavoro.

Nel processo di valutazione, selezione nonché in quello di assunzione, Gruppo Tempo rifiuta perentoriamente qualsiasi discriminazione legata a età, genere, disabilità, razza, nazionalità, religione, opinioni politiche e appartenenza ad organizzazioni.

Rapporto associativo

Operando nell’ambito cooperativistico, tra Gruppo Tempo e il socio lavoratore, si instaurano due distinti rapporti (legge 3 aprile 2001, n.142):

  • A – Un rapporto di lavoro che può essere stipulato in forma subordinata, autonoma o parasubordinata, con cui egli contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali.
    In virtù di questo rapporto deriveranno in capo al lavoratore, diritti e doveri a seconda del tipo di contratto stipulato con la cooperativa stessa.
  • B – Un rapporto di tipo associativo in virtù del quale si mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
    Esso si instaura con l’adesione del socio alla cooperativa e ed in virtù di tale rapporto egli acquisisce specifici diritti e doveri, compiutamente illustrati nel regolamento interno adottato, depositato presso la DTL competente.

Con riferimento al rapporto di lavoro, sia autonomo che subordinato, in virtù della legge di cui sopra, sono state introdotte alcune specifiche garanzie.

Il socio che viene inquadrato come lavoratore subordinato può beneficiare di un regolare trattamento contrattuale e previdenziale, come ogni lavoratore dipendente, e, ai sensi dell’art. 2 comma 1 della sopra citata, legge 142/2001, nei suoi confronti trovano applicazione le disposizioni dello Statuto dei lavoratori, con l’esclusione dell’art. 18 della L. 300/70 “ogni volta che venga a cessare, con il rapporto di lavoro anche quello associativo”.

Per i rapporti di lavoro autonomo viene garantita la libertà di opinione, il diritto sindacale ed un trattamento economico adeguato, che non può essere inferiore, dunque, ai compensi riconosciuti per prestazioni analoghe rese nella forma del lavoro autonomo.

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