Responsabilità sociale Gruppo tempo

Responsabilità sociale

Sulla base dei princìpi cooperativistici, primo tra tutti la mutualità, siamo pronti a rispondere, in maniera socialmente responsabile alle esigenze di candidati e aziende, cogliendone le richieste, con la certa consapevolezza di chi sa che quello del lavoro è un tema serio quanto profondo e con lo scopo di fare in modo che la nostra attività imprenditoriale rappresenti un valore sia per le società del Gruppo, sia per i numerosi altri soggetti che si rapportano ad esse.

Per questo motivo, in osservanza al principio della responsabilità sociale, quello che ci impegniamo a garantire a tutti i nostri interlocutori è un esemplare stile di gestione in favore del cliente, delle istituzioni, passando per i fornitori fino ad raggiungere chiunque entri in contatto con la nostra realtà.

La nostra responsabilità sociale tradotta in responsabilità gestionale è ulteriormente rafforzata dal nostro desiderio di veder riqualificata la considerazione sul sistema cooperativistico, pertanto il Gruppo opera sulla base di precise coordinate di osservanza ad un rigoroso codice di rispetto per gli impegni assunti, per le normative vigenti e per la tutela del lavoro.

Tutto il personale delle società di Gruppo Tempo o ad essa collegate, sottoscrive un Regolamento Interno ed un Codice Etico impegnandosi ad operare in modo corretto e responsabile e garantendo il rispetto dei suddetti principi etici nonchè degli interessi dei clienti, partner e comunità in cui si svolgono le attività di pertinenza.

L’osservanza di quanto sopra, compresa la costante attenzione verso il livello qualitativo delle relazioni e delle garanzie offerte alle imprese clienti, sono per Gruppo Tempo caratteristiche e valori imprescindibili.

Regolarità contributiva

La responsabilità solidale negli appalti pubblici e privati
Responsabilità solidale tra committente e appaltatore di cui all’art. 29, 2 c., D. Lgs. 276/03

Testo vigente:

“Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.

Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori.

In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.”

Riepilogando nella forma della più ampia responsabilità solidale si può sinteticamente affermare che il committente, entro 2 anni dalla cessazione dell’appalto è responsabile per:

  • Obblighi retributivi e contributivi
  • Quote di TFR
  • Contributi previdenziali e premi assicurativi

Per prevenire questo rischio – molto semplicemente – è opportuno accertare la regolarità contributiva del proprio fornitore; ed è proprio in osservanza di questo decreto legislativo, che Gruppo Tempo e tutte le società ad essa collegate, per ogni richiesta di pagamento del corrispettivo, si obbliga a produrre all’impresa cliente, un D.U.R.C in corso di validità.

Codice etico

Gruppo Tempo opera sul mercato con sul mercato con l’obiettivo di promuovere la cooperazione, l’occupazione, favorire le opportunità di crescita professionale, creare valore per i soci, soddisfare i clienti e valorizzare tutte persone che vi lavorano.

Questo Codice Etico esprime, nel pieno rispetto della natura mutualistica, gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai soci, dipendenti, collaboratori e da tutti coloro che direttamente o indirettamente instaurino rapporti in nome o nell’interesse della società e delle collegate.

Il Codice in oggetto è stato approvato dal Legale Rappresentante ed ha validità sia in Italia che all’estero.

Prendi visione del codice cliccando qui.